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Sulla confisca nel caso di reato dichiarato prescritto: rimessione alle Sezioni Unite

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Cassazione penale, sez. VI, ord. 26 marzo 2015 (ud. 19 novembre 2014), n. 12924
Presidente Milo, Relatore Fidelbo

1. La prima questione giuridica rimessa all’attenzione delle Sezioni Unite.
Con l’ordinanza in epigrafe, la sesta Sezione rimette all’attenzione del supremo Consesso riunito la questione della operatività della confisca nel caso di un reato dichiarato prescritto (nella specie, veniva confiscata una somma di denaro, prezzo di un fatto corruttivo dichiarato estinto per prescrizione).
E’ opportuno osservare, incidentalmente ed ai fini di una migliore comprensione, che l’art. 240 c.p., norma generale sulla confisca:
– al comma 1, «nel caso di condanna», legittima il giudice ad ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto;
– al comma 2, prescrive la confisca obbligatoria in una serie di casi (tra i quali quello in cui sia da confiscare il prezzo del reato). Il comma infatti si apre con la locuzione «E’ sempre ordinata la confisca».
La Corte territoriale aveva dunque disposto la confisca del prezzo del patto corruttivo valorizzando:
a) la sua obbligatorietà ai sensi del comma 2, n. 1, art. 240 cit. (tale obbligatorietà risultando altresì dall’art. 322 ter c.p., norma ancor più pertinente nel caso di specie);
b) il significato atecnico della nozione di “condanna” di cui l’art. 240 cit. fa menzione (cfr. art. 322 ter cit.). Tale nozione non andrebbe interpretata nel senso del giudicato formale, bensì nel senso di un accertamento comunque avvenuto incidentalmente in merito al reato, alla responsabilità penale di un soggetto, e al legame pertinenziale tra il fatto illecito e la res da confiscare (cfr. Cass. pen., sez. V, 23 ottobre 2012, n. 48680).
A ben vedere, argomenta la Sezione rimettente, è possibile fornire una risposta univoca o più soluzioni alternative al quesito ab initio menzionato, a seconda che si discorra di confisca c.d. diretta o piuttosto di confisca per equivalente (o di valore).

2. Il caso meno problematico: la confisca per equivalente o di valore.
La confisca per equivalente ha per oggetto il prezzo o il profitto collegati ad un illecito ed è consentita dal Legislatore, mediante specifiche disposizioni normative (es. art. 322 ter cod. pen. in tema di delitti contro la p.a.), qualora sia stato identificato il valore economico del prezzo o del profitto stesso ma non sia stato possibile rintracciare gli specifici beni che di essi formano oggetto.
Rispetto a questo tipo di confisca, la questione della sua operatività in caso di reato prescritto è di rapida soluzione, tenendo a mente gli insegnamenti della giurisprudenza più recente ed accreditata, in particolar modo di quella costituzionale e di quella sovranazionale (ex multis, Cass. pen., sez. I, 28 febbraio 2012, n. 11768; Corte Cost., sent. 97/2009; Corte EDU, sent. n. 307A/1995, Welch c. Regno Unito). Secondo una ricostruzione oramai dominante, attenta all’analisi dell’intima ratio delle sanzioni previste nell’ordinamento, la confisca per equivalente non va definita quale misura di sicurezza, dovendo per contro appartenere al novero delle vere e proprie sanzioni penali.
A conforto di ciò, si osservi che la funzione della confisca quale misura di sicurezza in senso stretto è quella di spossessare il reo dei beni legati dal punto di vista funzionale o effettuale al reato da lui commesso, unici beni in grado di tenere viva nella sua psiche – laddove rientranti nella sua costante disponibilità – l’attrattiva per la commissione di ulteriori reati: in ciò si scorge la funzione normalmente attinente alle misure di sicurezza tout court, volte a fronteggiare il rischio che il reo ricada nell’illecito.
Tale ambizione non si rinviene nella confisca di valore, nella quale i beni confiscati non godono di alcun nesso eziologico col fatto illecito accertato, sicché per essa non possono essere svolte le precedenti considerazioni. Lo spossessamento, nel caso in esame, ha una conclamata funzione afflittiva e dissuasiva, tipica della sanzione penale.
Ciò posto, e cioè se la confisca di valore assume apparenti vesti di misura di sicurezza ma effettiva ontologia di sanzione penale, essa può scaturire solo da una condanna strettamente intesa: in tal senso, non può operare la confisca per equivalente nel caso di reato dichiarato prescritto, poiché la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non può valere come condanna in senso tecnico (Cass. pen., sez. VI, 25 gennaio 2013, n. 21192).

3. Il caso più problematico: la confisca diretta. I due orientamenti emersi sul punto.
La confisca diretta presenta risvolti più problematici in quanto – per la sua natura di misura di sicurezza stricto sensu – non può attrarre su di sé le medesime osservazioni innanzi svolte in tema di confisca di valore.
Ecco che, sulla possibilità di attuare tale tipologia di confisca nel caso di reato dichiarato prescritto, si sono formati nel tempo due filoni giurisprudenziali.
Il primo di essi sostiene che la confisca diretta non possa operare nei confronti di un illecito estinto per prescrizione, poiché essa è destinata a trovare spazio solo nel caso di condanna in senso tecnico: quest’ultima rappresenta l’unico provvedimento in grado di accertare un reato cui siano legate in maniera pertinenziale le res confiscabili, sicché, in assenza di detto provvedimento, cade il presupposto logico cui agganciare l’oggetto della confisca. In sintesi, è assoggettabile a confisca diretta la res di cui sia stato chiarito un particolare nesso con un reato: se a difettare è l’accertamento del reato (possibile solo mediante la condanna), è demolita l’intera impalcatura su cui si regge l’istituto della confisca diretta (ex multis, Cass. pen., sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 8382).
A questo primo orientamento fa fronte una diversa impostazione ermeneutica, favorevole alla confisca diretta applicata al reato prescritto (in termini, Cass. pen., sez. II, 5 ottobre 2011, n. 39756), sulla scorta di due argomenti:
a) la nozione di «condanna» non corrisponde al giudicato formale, bensì ad un accertamento incidentalmente avvenuto, prima della dichiarazione di prescrizione, sulla sussistenza del reato cui la confisca si riferisce, nonché sulla responsabilità dell’imputato e sul collegamento tra i beni da assoggettare a vincolo di indisponibilità e il fatto illecito;
b) una delle funzioni attribuibili alla confisca diretta è quella di estrarre beni correlati a fatti illeciti dal mondo dei traffici giuridici ed economici, in quanto connotati da intrinseca pericolosità; ciò giustifica la necessità di “aggredire” tali beni a prescindere dalla formale qualificazione della pronuncia del giudice, facendo leva sul solo requisito sostanziale espresso sub a).

4. Il secondo quesito: modalità di confisca del denaro sequestrato su conto corrente e costituente il prezzo del reato.
La seconda questione, che pure forma oggetto di rimessione alle Sezioni Unite, attiene alle modalità di confisca del denaro, diretta o di valore, laddove lo stesso si configuri quale prezzo o profitto di un reato e sia stato depositato su un conto corrente. Quale delle due tipologie di confisca va in concreto adottata, considerando gli inesorabili effetti di tale scelta sulla stessa possibilità di confiscare in presenza di un reato dichiarato prescritto?
Il Collegio rimettente passa in rassegna le varie opinioni emerse sul punto.
Secondo un primo indirizzo ermeneutico, la fungibilità del bene in questione consente di disporre una confisca “diretta” che non richiede la verifica del nesso pertinenziale tra la res ed il reato, essendo sufficiente che la somma confiscata corrisponda numericamente al prezzo/profitto ad esso attinente. In questo modo, osserva il Collegio rimettente, si genera una sostanziale equivalenza effettuale tra confisca diretta e confisca di valore (Cass. pen., sez. VI, 14 giugno 2007, n. 30966; cfr. Sez. Un., 30 gennaio 2014, 10561, Gubert).
Secondo altra tesi, per confiscare il denaro che rappresenti il prezzo o il profitto di un illecito, e che sia stato depositato in conto corrente, è comunque necessario verificare il nesso pertinenziale tra la res e il reato e cioè la sua diretta derivazione da quest’ultimo; una volta che sia stato dimostrato detto requisito, il sequestro può avere quale oggetto concreto somme direttamente identificabili come prezzo o profitto dell’illecito, o in alternativa somme che coincidano col valore nominale del prezzo/profitto (Sez. Un., 24 maggio 2004, n. 29951).
Tra i sostenitori di questa seconda tesi, alcuni interpreti ammettono che – nel caso in cui il profitto dovesse corrispondere ad un mancato esborso – la confisca dovrebbe necessariamente essere “di valore”, poiché il risparmio, per natura, consiste in una «immateriale entità contabile che […] non si è mai incorporata in moneta contante» (Cass. pen., sez. V, 4 giugno 2014, n. 27523).

5. In breve i quesiti posti al supremo Consesso riunito.
Dopo aver dato atto delle varie impostazioni giurisprudenziali sostenute dalle Sezioni semplici della Corte di legittimità, il Collegio rimettente espone sinteticamente i quesiti posti al vaglio delle Sezioni unite.
1. Se sia possibile disporre la confisca del prezzo del reato nonostante questo sia stato dichiarato prescritto o comunque manchi una sentenza di condanna o di patteggiamento (quesito rilevante nell’ambito dell’istituto della confisca diretta).
2. Se, in caso di confisca su somme di denaro depositate in conto corrente, debba ordinarsi confisca per equivalente o confisca diretta e, in questo secondo caso, se debba o meno ricercarsi e in che limiti il nesso pertinenziale tra denaro e reato.