L’ONU adotta le Mandela Rules: standard minimi di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti.
Il 22 maggio 2015 la Commissione delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e giustizia penale ha adottato gli standard minimi di tutela in materia di trattamento penitenziario dei detenuti, le Mandela Rules, in onore dell’ex Presidente del Sud Africa, Nelson Mandela.
Il testo finale, approvato dalla Commissione, tra il 18 ed il 22 maggio 2015, nella sua ventiquattresima seduta, consta di 122 Rules ed è il risultato di un lunghissimo percorso di trattative e di negoziati che si sono susseguiti dal 2010 ad oggi.
Le Mandela Rules recepiscono, in un’ottica di revisione e di integrazione, gli standard minimi di tutela in ambito penitenziario approvati in seno al primo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e sul trattamento degli autori di reati, tenutosi a Genova nel lontano 1955.
Nella consapevolezza delle differenze strutturali e sistematiche proprie di ciascun ordinamento nazionale in tema di esecuzione della pena detentiva, il testo finale si limita a fissare una serie di principi fondamentali di civiltà e di rispetto della dignità della persona umana che dovrebbero uniformare il trattamento penitenziario dei detenuti in ciascun Stato membro. Nello specifico, la Rule n. 1: “All prisoners shall be treated with the respect due to their inherent dignity and value as human beings. No prisoner shall be subjected to, and all prisoners shall be protected from, torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, for which no circumstances whatsoever may be invoked as abjustification. The safety and security of prisoners, staff, service providers and visitors shall be ensured at all times”.
Vengono, quindi, elencati gli standard minimi di tutela che lo Stato dovrebbe assicurare al detenuto sottoposto a regime detentivo in relazione alle condizioni di detenzione all’interno della cella (Rules nn. 12-13) ovvero riguardo all’alimentazione (Rule n. 22), alle condizioni igieniche (Rule n. 15), alla salute (Rule n. 16), alla tutela dei gruppi vulnerabili (Rule n. 11), o, ancora, con riferimento all’uso delle sanzioni disciplinari (Rules nn. 36 e ss.).
Il testo sarà sottoposto alla votazione dell’Assemblea generale dell’Onu entro fine anno.