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Torna il caso Contrada: Strasburgo condanna l’Italia per violazione del principio di legalità ex art. 7 CEDU

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Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Strasburgo, 14 aprile 2015
Causa Contrada c. Italia, Ricorso n. 66655/13

Con sentenza del 14 aprile 2015 la Corte EDU torna nuovamente a pronunciarsi sul caso Contrada.

In due precedenti occasioni, infatti, il sig. Contrada si era già rivolto ai giudici di Strasburgo lamentando una violazione dei propri diritti fondamentali: con un primo ricorso, risalente al 1994, il ricorrente adiva la Corte dogliandosi della violazione dell’art. 5 CEDU per il superamento dei limiti massimi della custodia cautelare in carcere; con un secondo ricorso, a cui poi è seguita la sentenza di condanna dell’11 gennaio 2014, Contrada ricorreva alla Corte EDU asserendo di essere stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in violazione dell’art. 3 CEDU (cfr. Bruno Contrada: Strasburgo condanna l’Italia per trattamenti inumani e degradanti, in questa Rivista, 14 febbraio 2014).

Con la pronuncia in esame, invece, la Corte EDU decide sul ricorso (ben terzo) n. 6665/13 di data 4 luglio 2008, con cui Contrada lamenta la violazione del principio di legalità ex art. 7 CEDU per essere stato condannato dalla Corte di Appello di Palermo in data 25 febbraio 2006 in concorso esterno in associazione mafiosa ex artt. 110, 416 bis c.p., fattispecie criminosa la cui evoluzione interpretativa sarebbe stata il risultato di un controverso dibattito giurisprudenziale, consolidatosi solo successivamente ai fatti oggetto di contestazione e, quindi, la sua applicazione sarebbe stata, per l’imputato Contrada, assolutamente imprevedibile ed incerta.

Secondo la Corte, infatti, la figura criminosa del concorso esterno in associazione mafiosa avrebbe un’origine di natura giurisprudenziale e sarebbe emersa per la prima volta nella sentenza Cillari (cfr. Cass. pen., 14 luglio 1987, n. 8092), per poi essere oggetto di interpretazioni contrastanti in successive pronunce, fino alla sentenza delle Sezioni Unite Demitry (cfr. Cass. pen., SS. UU., 5 ottobre 1994, n. 16) che ne ha sancito la definitiva configurabilità.

I giudici di Strasburgo concludono, pertanto, che, all’epoca dei fatti contestati, il concorso esterno per associazione mafiosa non fosse sufficientemente chiaro e definito, a causa dei contrasti giurisprudenziali, e, quindi, la sua applicazione non fosse per l’imputato Contrada certa e prevedibile.

Sulla base di tali premesse, la Corte EDU condanna l’Italia per violazione del principio di legalità di cui all’art. 7 CEDU, equiparando, di fatto, in materia penale, la fonte giurisprudenziale alla fonte legislativa e legittimando, sempre di più, anche per gli ordinamenti di civil law, il ricorso al precedente vincolante di origine giurisprudenziale.