Ordine di demolizione del manufatto abusivo e acquisto del bene per successione a causa di morte – Cass. Pen. 36383/2015
Cassazione Penale, Sez. III, 9 settembre 2015 (ud. 7 luglio 2015), n. 36383
Presidente Fiale, Relatore Pezzella
Depositata il 9 settembre 2015 la pronuncia numero 36383 in merito alla natura giuridica dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna per reato edilizio.
Si tratta di un provvedimento – ha chiarito la Corte – che ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve, pertanto, essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato.
Secondo il costante insegnamento della suprema Corte, perciò, l’esecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito dal giudice a seguito dell’accertata violazione di norme urbanistiche non è esclusa dall’alienazione del manufatto a terzi, anche se intervenuta anteriormente all’ordine medesimo, atteso che l’esistenza del manufatto abusivo continua ad arrecare pregiudizio all’ambiente.
L’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna per reati edilizi, dunque, ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso, né la sua operatività può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell’immobile, con la sola conseguenza che l’acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell’avvenuta demolizione.
Ne consegue ulteriormente che, in caso di acquisto del bene per successione a causa di morte, l’ordine di demolizione conserva la sua efficacia nei confronti dell’erede del condannato, stante la preminenza dell’interesse paesaggistico o urbanistico, alla cui tutela è preordinato il provvedimento amministrativo emesso dal giudice penale, rispetto a quello privatistico, alla conservazione del manufatto, dell’avente causa del condannato.
In senso conforme alla citata pronuncia, v. Cass. pen. Sez. III Sent., 29-03-2007, n. 22853 secondo cui “l’esecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito dal giudice a seguito dell’accertata violazione di norme urbanistiche non è esclusa dall’alienazione del manufatto a terzi, anche se intervenuta anteriormente all’ordine medesimo, atteso che l’esistenza del manufatto abusivo continua ad arrecare pregiudizio all’ambiente” nonché Cass. pen. Sez. III, 11-05-2005, n. 37120 secondo cui “l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna per reati edilizi, ex art. 31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ha carattere reale e ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso, nè la sua operatività può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell’immobile, con la sola conseguenza che l’acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell’avvenuta demolizione“.