Il caso ThyssenKrupp: problemi in tema di tutela penale del lavoro (Tesi di laurea)
Relatore: Prof. Davide Petrini
Ateneo: Università degli studi di Torino
Anno accademico: 2014/2015
Il presente lavoro indaga le figure del dolo eventuale e della colpa cosciente a partire dalla nota vicenda ThyssenKrupp, focalizzando l’attenzione sul giudizio di primo grado, conclusosi con l’innovativa condanna dell’Amministratore Delegato per omicidio commesso con dolo eventuale.
Nel primo capitolo del lavoro si è trattata la maggior parte delle questioni giuridiche ivi affrontate, nonché la presa di posizione nei confronti delle stesse da parte della Corte d’Assise d’Appello e delle Sezioni Unite della Cassazione; nella seconda parte si è rivolta specificamente l’attenzione alla figura del dolo eventuale. In particolare, si sono indagati gli elementi soggettivi del dolo intenzionale, diretto ed eventuale, per giungere ad affrontare la questione dell’identificazione dei confini di quest’ultimo e della colpa cosciente; l’indagine è pervenuta, a partire dalle linee direttrici indicate dalla decisione Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, all’identificazione della figura del dolo eventuale come rappresentazione dell’evento in termini sufficientemente precisi seguita dall’accettazione dello stesso.
Tale adesione all’evento deve avvenire a seguito di un giudizio di bilanciamento operato dall’agente nel quale sono posti a confronto due beni, interessi, obiettivi od eventi ed all’esito del quale uno risulta sacrificabile agli occhi del reo, pur di -provare a- perseguire l’altro. L’indagine circa tale operazione deve essere effettuata dal giudicante attraverso la valorizzazione di tutte le circostanze che caratterizzano il caso concreto; l’analisi si è focalizzata, inoltre, sulla problematica ed ambivalente valutazione di alcuni dei cd. “indicatori del dolo”, nonché sul giudizio “di sintesi” che deve essere operato dal giudice all’esito di tali operazioni.
Per quanto concerne la figura della colpa con previsione, si è affermato che essa può ritenersi integrata in presenza di una rappresentazione più o meno precisa dell’evento, purché non vi sia stato mai il passaggio fondamentale dell’accettazione dello stesso. Si tiene a precisare che, a differenza della diffusa impostazione per cui all’accettazione dell’evento (o, più frequentemente, del “rischio” di verificazione dello stesso) tipica del dolo eventuale si contrappone la controprevisione, che connoterebbe la colpa cosciente, si è qui proposta una dicotomia in cui compaiono l’avvenuta accettazione dell’evento e la mera assenza di tale adesione, che non deve avere mai, semplicemente, avuto luogo, in linea con i tratti fondamentali del rimprovero colposo.