ARTICOLICONTRIBUTIDA STRASBURGO

La Corte EDU sulla compatibilità del divieto di reformatio in peius nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento in Cassazione.

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sez. IV, 24 settembre 2015
Greco c. Italia, ric. n. 70462/13

Con la decisione del 24 settembre 2015, la quarta sezione della Corte EDU, a maggioranza, ha dichiarato irricevibile il ricorso di Gaetano Davide Greco, con il quale lamentava una lesione dei propri diritti umani sotto il profilo dell’art. 6 CEDU in materia di giusto processo e dell’art. 7 CEDU in relazione al principio di legalità – nulla poena sine lege.

Il caso trae origine dal ricorso del Greco, con cui eccepiva di essere stato condannato dalla Corte d’Appello di Palermo, in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento in Cassazione, alla pena di anni sei di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso a conferma della sentenza di primo grado (riformata in sede di appello alla pena più mite di anni quattro e mesi cinque di reclusione).

Tale determinazione rappresenterebbe una violazione del divieto di reformatio in peius, così come interpretato dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, C. Cass., sez. V, 16 gennaio 1999, n. 493; C. Cass., sez. I, 3 luglio 2001, n. 26898; C. Cass., sez. II, 8 maggio 2009, n. 34557; C. Cass., sez. VI, 30 settembre 2009, n. 44488).

La Corte EDU, seguendo l’interpretazione elaborata dalla Corte di Cassazione intorno all’art. 597, co. 3 c.p.p., ha ritenuto non violati gli artt. 6 e 7 della Convenzione: i giudici di Strasburgo condividono infatti quanto statuito dalla Cassazione, per cui il divieto di reformatio in peius è applicabile anche nel giudizio di rinvio ed “opera non nei confronti della prima sentenza di appello, ma nei confronti della sentenza di primo grado quando la prima decisione di appello sia stata annullata per ragioni esclusivamente processuali, giacchè in tal caso, la sentenza di secondo grado non determina il consolidamento di alcuna posizione sostanziale” (cfr. C. Cass., sez. VI, 30 settembre 2009, n. 44488).

Tale orientamento giurisprudenziale, risalente nel tempo, ad un periodo precedente ai fatti di cui imputazione nel caso in esame, secondo i giudici di Strasburgo contribuisce a definire la disposizione di cui all’art. 597, co. 3 c.p.p., il cui testo di legge unito all’interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità rende la norma accessibile e prevedibile, in conformità a quanto richiesto dal principio di legalità, di matrice convenzionale.