ARTICOLIDalle Sezioni UniteDIRITTO PROCESSUALE PENALEIN PRIMO PIANO

Braccialetto elettronico: rimessa una questione alle Sezioni Unite

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Cassazione Penale, Sez. I, Ord., ud. 28 gennaio 2016, dep. 11 febbraio 2016, n. 5799
Presidente Cortese, Relatore Cavallo, P.G. Orsi

Segnaliamo l’ordinanza con cui la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite una questione di diritto in tema di braccialetto elettronico (modalità prevista dall’art. 275-bis c.p.p. ai sensi del quale “Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione dei mezzi e strumenti anzidetti“).

La questione è nota e riguarda tutte le ipotesi in cui la misura degli arresti domiciliari attraverso l’attivazione del suddetto dispositivo elettronico non venga disposta a causa dell’indisponibilità dello strumento da parte della polizia giudiziaria.

Due gli orientamenti che si sono sviluppati sul punto (si rinvia, per un approfondimento, al contributo “Arresti domiciliari e braccialetto elettronico: è il momento delle Sezioni Unite?” di F. MAISANO):

  • secondo il primo indirizzo, nel caso di indisponibilità dell’apparecchio non sussisterebbe alcun vulnus perché l’impossibilità della concessione degli arresti senza controllo elettronico a distanza dipenderebbe, pur sempre, dall’intensità delle esigenze cautelari e, pertanto, sarebbe ascrivibile alla persona dell’indagato;
  • secondo altro orientamento, dal momento che l’art. 275-bis c.p.p. non avrebbe introdotto una nuova misura, bensì una mera modalità di esecuzione di una misura personale, il braccialetto rappresenta una cautela che il giudice può adottare, se lo ritiene necessario, non ai fini della adeguatezza della misura più lieve ma ai fini del giudizio, da compiersi nel procedimento di scelta della misura, sulla capacità effettiva dell’indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l’impegno di installare il braccialetto. La natura meramente modale del braccialetto fa sì che la misura custodiale che il giudice ha ritenuto di applicare non possa essere subordinata alla concreta applicabilità del congegno.

In presenza di tale contrasto, i giudici della Prima Sezione hanno rimesso la questione alle Sezioni Unite.

Redazione Giurisprudenza Penale

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