ARTICOLIDalle Sezioni UniteDIRITTO PROCESSUALE PENALEIN PRIMO PIANO

Alle Sezioni Unite la possibilità di rilevare in sede di legittimità la prescrizione maturata prima della sentenza di appello

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Cassazione Penale, Sez. V, Ord. ud. 24 novembre 2015, dep. 25 gennaio 2016, n. 3250
Presidente Fumo, Relatore Catena, P.G. Salzano

Si segnala l’ordinanza con cui la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite un quesito circa la possibilità di rilevare in sede di legittimità la prescrizione maturata precedentemente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, ancorchè non eccepita nè rilevata in sede di appello.

Nel caso oggetto di attenzione, la Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, osservava, tuttavia, come il reato ascritto al ricorrente risultasse estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello nonostante detta prescrizione non fosse stata rilevata né dedotta dal giudice di appello né rilevata dal ricorrente con i motivi di ricorso.

Due gli orientamenti sul punto:

  • secondo il primo (Sezioni Unite n. 23428 del 22/03/2005) l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice. Nella stessa scia si sono poste in seguito le sezioni semplici, che hanno ribadito il principio secondo cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, anche se detta causa estintiva sia maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non sia stata dedotta né rilevata nel giudizio di merito.
  • secondo altro indirizzo, è ammissibile il ricorso per cassazione dell’imputato nei confronti della sentenza di condanna emessa in appello, proposto per l’unico motivo della violazione di legge consistente nell’omessa immediata dichiarazione della causa estintiva della prescrizione maturatasi prima della pronuncia dell’impugnata sentenza, seppure nel grado di appello la questione non sia stata dedotta dalla difesa; esisterebbero, in sostanza, ipotesi in cui il giudice, pur in presenza di una impugnazione inammissibile, mantiene intatta la sua cognizione e, conseguentemente, la possibilità/necessità di rendere una pronunzia che non sia meramente enunciativa della predetta inammissibilità (tale sarebbe il caso della morte dell’imputato (art. 150 c.p.), dell’abolitio criminis, della dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice della quale si dovrebbe fare applicazione).

Col decorso del tempo – afferma il Collegio – viene meno l’interesse dello Stato a esercitare la pretesa punitiva, anche perché si affievolisce, fino a scomparire, la possibilità che la pena svolga la sua funzione (rectius, le sue funzioni); ciò, per altro, non consegue a un apprezzamento in concreto del giudicante, ma trova attuazione grazie a un automatico meccanismo presuntivo, in base al quale, il trascorrere del tempo (di quel tempo, previsto in astratto dalla legge) comporta l’estinzione del reato. Se, dunque, il giudice non può fare a meno di constatare la morte del reo, non si vede come possa fare a meno di riconoscere la “morte del reato”. Per altro, come è stato notato dalla più attenta dottrina, la prescrizione ha anche un suo fondamento costituzionale: essa costituisce una garanzia personale per l’individuo, che non può (non deve) essere esposto, al di là di ragionevoli limiti temporali, al rischio di essere penalmente punito per fatti commessi anni addietro.

Di tanto – si legge in sentenza – sembra aver preso atto l’ordinamento, se è vero come è vero, che la prescrizione può esser riconosciuta (e dunque può spiegare la sua efficacia) anche al di fuori della instaurazione di un rapporto processuale in senso stretto. Invero, come è noto, l’art. 411 c.p.p., inibisce l’inizio dell’azione penale in presenza di un reato estinto (anche per prescrizione, naturalmente). Ciò sta certamente a provare che la prescrizione, come evento giuridico conseguente a un evento naturale (il trascorrere del tempo), deve operare per il solo fatto di essersi verificata.

Oltretutto, per ritornare al caso in scrutinio (prescrizione maturata prima della sentenza di appello), ad avviso del Collegio appare violativo del principio costituzionale di eguaglianza il fatto che, pur in presenza della medesima situazione di fatto e di diritto, in un caso – quando la parte la eccepisca o il giudice la rilevi – l’imputato si avvalga della estinzione del reato, nell’altro – quando tale fatto sfugga tanto alla parte, quanto al giudice – lo stesso debba andare incontro a una condanna e alla esecuzione di una pena. Si vuol dire: la disparità di trattamento non apparirebbe minimamente giustificabile perchè, in ultima analisi, sarebbe riconducibile a un (grave) error judicis.

In conclusione, considerato che la questione concernente la possibilità di rilevare in sede di legittimità la prescrizione maturata precedentemente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, ancorché non eccepita nè rilevata in sede di appello, soprattutto allorchè ciò non richieda alcuna attività di apprezzamento delle prove, ha dato luogo ad indirizzi giurisprudenziali contrastanti, e considerata altresì il coinvolgimento del principio di uguaglianza richiamato in molte delle pronunce in precedenza citate, appare doveroso, ai sensi dell’art. 618 c.p.p., la rimessione della detta questione alle Sezioni Unite.

Redazione Giurisprudenza Penale

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