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Giudizio abbreviato ed esclusione del responsabile civile: sollevata questione di legittimità costituzionale

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Tribunale di Palermo, III Sezione penale, 15 settembre 2015
Giudice Dott.ssa Daniela Vascellaro

Segnaliamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza del Tribunale di Palermo con cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 87 comma 3 c.p.p., per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, laddove stabilisce che «l‘esclusione del responsabile civile e’ disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato».

Dopo aver ricordato che tale disposizione è già stata esaminata sia dalla Corte Costituzionale (ordinanza n. 247 del 21 maggio-luglio 2008) che dalla Corte di Cassazione (III sezione penale n. 5860 del 12 ottobre 2011), il Giudice ha ritenuto di riproporre le seguenti censure di costituzionalità.

In ordine alla rilevanza della questione, il Giudice ha precisato di non aver consumato il proprio potere decisorio non avendo ancora provveduto alla estromissione del responsabile civile, dubitando proprio della costituzionalità della norma che, altrimenti, si troverebbe ad applicare. La questione di costituzionalità, dunque, manterrebbe tutta la sua rilevanza perché l’imputato e’ ancora in attesa di giudizio e la questione di costituzionalità è stata proposta dalla sua difesa.

In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il Giudice ha sottolineato che la disposizione di cui all’art. 87 comma 3 c.p.p. era del tutto logica e coerente con la impostazione del giudizio abbreviato data dal codice appena nato, che all’art. 438 c.p.p., in tre brevissimi commi, consentiva all’imputato di chiedere, con il consenso del pubblico ministero, che il processo fosse definito nella udienza preliminare, e che all’art. 440 c.p.p. stabiliva che su tale richiesta il giudice potesse provvedere favorevolmente, ove ritenesse il processo definibile allo stato degli atti.  Già dieci anni dopo – ha osservato il Giudice del Tribunale di Palermo – la legge 16 dicembre 1999 n. 479 ridisegnava l’istituto, eliminando il consenso del pubblico ministero ed introducendo la facoltà per l’imputato di subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione (art. 438 V comma) e la possibilità per il giudice di assumere anche di ufficio gli elementi necessari per lo stesso fine. (art. 441 V comma c.p.p.).

I numerosi interventi del legislatore e della Corte costituzionale succedutisi nel tempo portano, oggi, ad un giudizio abbreviato estremamente diverso e molto più composito rispetto a quello in origine previsto; fa specie, dunque, e stride in maniera irragionevole con il sistema nel tempo costruito, la circostanza che il responsabile civile continui ad essere rigidamente escluso una volta che giudizio abbreviato sia ammesso.

E’ significativo – conclude il Giudice nell’ordinanza – che la stessa dottrina, nell’interpretare la disposizione, l’avesse ricondotta alle esigenze di celerità proprie e caratteristiche dell’istituto; ma se ciò poteva valere secondo la formulazione originaria del codice di rito, non può più valere oggi, quando le possibilità di integrazione probatoria, di rinnovazione della richiesta sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento (come stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 169 del 23 maggio 2003), di revoca da parte dell’imputato della originaria richiesta in caso di nuove contestazioni (come disposto dall’art. 441-bis c.p.p.), nonché i numerosi interventi sui rigorosi limiti all’appello previsti dall’art. 443 c.p.p., hanno profondamente modificato l’istituto.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 87 comma 3 c.p.p. per violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.

Redazione Giurisprudenza Penale

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