ARTICOLIDalle Sezioni UniteDIRITTO PROCESSUALE PENALEIN PRIMO PIANORiti alternativi

Sospensione del procedimento con messa alla prova e circostanze aggravanti: la parola alle Sezioni Unite

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Cassazione Penale, Sez. II, 26 febbraio 2016 (ud. 23 febbraio 2016), n. 8014
Presidente Gentile, Relatore Davigo

Dopo la questione della ricorribilità in Cassazione dell’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (di cui abbiamo già dato notizia), è stata rimessa alle Sezioni Unite un’ulteriore questione circa i limiti di operatività dell’istituto di cui all’art. 168-bis c.p.

La seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha infatti chiesto alle Sezioni Unite di pronunciarsi sulla computabilità o meno delle circostanze aggravanti nell’individuazione dei limiti edittali di applicabilità della messa alla prova.

Come riportato nell’ordinanza, il problema della individuazione dei criteri per definire il perimetro della sanzione penale che rende ammissibile la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato è oggetto di un contrasto all’interno della giurisprudenza di legittimità.

Un primo orientamento suggerisce una soluzione interpretativa che risponda a canoni di unità e coerenza del sistema ed afferma la necessità di applicare, ai fini dell’art. 168 bis c.p., i medesimi criteri di determinazione della pena specificati all’art. 4 c.p.p. in materia di individuazione della competenza. A detti criteri, infatti, rinviano numerose altre disposizioni del codice di rito, quali quelle contenute nell’art. 278 (in materia di applicazione di misure cautelari), nell’art. 379 (in tema di arresto e fermo) e art. 550 (relativa alla individuazione dei casi di citazione diretta a giudizio).

Tali criteri – che prevedono debba tenersi conto della pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato e che non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze, fatta eccezione delle aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale – dovranno trovare applicazione anche nell’ipotesi prevista dall’art. 168 bis c.p., non solo in ragione della invocata coerenza ed unicità del sistema, ma anche al fine di rispettare la «logica complessiva della legge di rendere applicabile l’istituto della messa alla prova a tutti quei delitti per i quali si procede a citazione diretta a giudizio dinanzi al giudice in composizione monocratica».

L’opposto orientamento fornisce invece una interpretazione diversa circa il silenzio del legislatore nell’indicare i criteri per la determinazione della pena nella disposizione di cui all’art. 168 bis c.p., e, evidenziando come nel testo della norma manchi qualsiasi riferimento alla possibile incidenza di eventuali aggravanti, afferma che «laddove il legislatore ha voluto che si tenesse conto delle circostanze aggravanti, lo ha espressamente previsto», così come avvenuto per gli artt. 4, 157, 278 e 134 bis c.p.p..

Tra le pronunce che hanno aderito a tale lettura, si veda, in particolare, Sez. 6, 9 dicembre 2014, n. 6483/2015, P.M. in proc. Gnocco, Rv. 262341 secondo cui «nella individuazione dei reati attratti alla disciplina della probation di cui agli artt. 168-bis e seguenti c.p. in ragione del mero riferimento edittale, deve guardarsi unicamente alla pena massima prevista per ciascuna ipotesi di reato, prescindendo dal rilievo che nel caso concreto potrebbe assumere la presenza della contestazione di qualsivoglia aggravante, comprese quelle ad effetto speciale».

La pronuncia appena citata nega che il Legislatore abbia inteso far coincidere il perimetro di operatività delle ipotesi per le quali è consentita la citazione diretta a giudizio con quelle per le quali è permessa la “probation”, in quanto «ove il legislatore avesse inteso tracciare una siffatta coincidenza, si sarebbe al fine riportato per intero al disposto dell’art. 550 c.p.p.». Secondo questa pronuncia, infatti, il legislatore ha intenzionalmente richiamato soltanto l’art. 550, comma 2, al fine di evitare di escludere l’applicazione del nuovo istituto a quei reati di competenza collegiale puniti con la pena edittale inferiore nel massimo ai quattro anni. Quanto sopra in coerenza con la funzione deflattiva perseguita dal legislatore con l’introduzione della nuova disciplina, che deve “guidare l’interprete nella puntuale individuazione dei fondamenti oggettivi dell’istituto“.

Alla luce del citato contrasto giurisprudenziale, la seconda sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione del computo a meno delle circostanze aggravanti nell’individuazione dei limiti edittali di applicabilità della messa alla prova.

Redazione Giurisprudenza Penale

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