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Recidiva reiterata e attenuante della collaborazione (art. 73 c.7 dpr 309/90): dichiarata l’illegittimità parziale dell’art. 69 c.4 c.p.

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Corte Costituzionale, 7 aprile 2016, Sentenza n. 74
Presidente Frigo, Relatore Lattanzi

1. Con sentenza n. 74 del 2016, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità, sollevata dalla Corte di Appello di Ancona, dell’art. 69 c.4 c.p. (concorso di circostanze aggravanti e attenuanti) nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti) sulla recidiva reiterata prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen.

Nel caso analizzato dal giudice a quo, si trattava di valutare la richiesta, proveniente dall’imputato (cui veniva contestato il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990), di ritenere la attenuante di cui all’art. 73 comma 7 dpr 309/90 (prevista a favore di chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti) prevalente sulla contestata recidiva reiterata.

Tale giudizio di prevalenza – osservava il giudice a quo – è, tuttavia, impedito dal divieto posto dall’art. 69, quarto comma, cod. pen., e ciò determinerebbe una violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.:«la preclusione assoluta di poter ritenere prevalente l’attenuante della collaborazione ex art. 73, co. 7°, d.P.R. n. 309/1990 ai recidivi reiterati introdurrebbe un evidente elemento di irrazionalità secondo lo scopo della disposizione anzidetta». Il settimo comma dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, infatti, prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale «diretta a premiare e stimolare il ravvedimento post-delittuoso del responsabile», ma la norma censurata, impedendo all’attenuante premiale di spiegare la propria efficacia nei confronti del recidivo reiterato, ne vanificherebbe la ratio perché non gli consentirebbe di giovarsi della diminuzione di pena.

2. La Consulta ha ritenuto la questione fondata.

La circostanza prevista dall’art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990 – si legge in sentenza – è espressione di una scelta di politica criminale di tipo premiale, volta a incentivare, mediante una sensibile diminuzione di pena, il ravvedimento post-delittuoso del reo, rispondendo, sia all’esigenza di tutela del bene giuridico, sia a quella di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti. Quando nei confronti dell’imputato viene riconosciuta la recidiva reiterata però la norma censurata impedisce alla disposizione premiale di produrre pienamente i suoi effetti e così ne frustra in modo manifestamente irragionevole la ratio, perché fa venire meno quell’incentivo sul quale lo stesso legislatore aveva fatto affidamento per stimolare l’attività collaborativa.

Va inoltre considerato – continua la sentenza – che tra i criteri da cui in genere può desumersi la capacità a delinquere del reo, e dei quali il giudice deve tener conto, oltre che nella determinazione della pena, anche nella comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti, vi è la condotta del reo contemporanea o susseguente al reato (art. 133, secondo comma, numero 2, cod. pen.), la cui rilevanza nel caso in oggetto verrebbe totalmente disconosciuta dalla norma impugnata.

Anche sotto questo aspetto la scelta normativa di escludere, nell’ipotesi prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen., il potere del giudice di diminuire la pena «per chi dopo aver commesso un reato in materia di sostanze stupefacenti si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori» si pone in manifesto contrasto con il principio di ragionevolezza.

3. In conclusione, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva reiterata prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen.

Redazione Giurisprudenza Penale

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