Infondata l’istanza di revisione di Contrada, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa
Corte di Appello di Caltanissetta, Sez. I Penale, 17 marzo 2016 (ud. 18 novembre 2015), n.924
Presidente Romeo, Relatore Tona
Segnaliamo il deposito delle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 18 novembre, la Corte di Appello di Caltanissetta ha dichiarato infondata l’istanza di revisione del processo di Bruno Contrada, condannato per concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso. Ipotesi di reato, il cui consolidamento applicativo di matrice giurisprudenziale si sarebbe perfezionato, secondo la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, solo successivamente alle condotte contestate al Contrada, in spregio all’art.7 CEDU.
L’Italia è stata formalmente condannata per la violazione di tale principio fondamentale (si legga su questa Rivista Manca, ma anche altri precedenti relativi all’Affaire Contrada sub1, sub2 e sub3). Sulla base di tali arresti continentali, Bruno Contrada ha deciso di chiedere la riapertura del proprio procedimento penale già definito, proponendo istanza di revisione, la quale è stata giudicata infondata.
La Corte siciliana, pur confermando come sia stata la sentenza Demitry del 1994 a fondare l’odierna incriminazione di concorso esterno, ha ritenuto che Contrada, dato il suo ruolo, non poteva certo considerare non prevedibile la sanzionabilità penale del proprio comportamento, anche alla luce di quanto emerso nel Maxi Processo di Palermo e del Maxi Processo ter.