La Cassazione sull’obbligo di motivazione per il Giudice d’appello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado – Cass. Pen. 1514/2013
Cass. Pen., Sez. VI, 11 gennaio 2013 (ud. 19 dicembre 2012), n. 1514
Agrò Presidente – Citterio Relatore – D’Angelo P.M.(diff.) – Crispi, ricorrente
La motivazione della sentenza d’appello che riformi la sentenza di primo grado, specialmente nel caso in cui affermi per la prima volta una responsabilità negata dal Giudice precedente, si caratterizza per un obbligo di motivazione peculiare, che si aggiunge a quello generale della non manifesta illogicità e non contraddittorietà, evincibile dalla lettera E) dell’art. 606, co. 1 c.p.p. Nel caso di riforma radicale della precedente decisione, infatti, il Giudice d’appello deve anche confrontarsi in modo specifico e completo con le argomentazioni contenute nella prima sentenza. Non è pertanto sufficiente che la motivazione d’appello sia intrinsecamente esistente, non manifestamente illogica e non contraddittoria, supportando in tale usualmente sufficiente modo un apprezzamento di merito proprio del grado.
Il commento
La vicenda da cui trae origine la pronuncia in esame riguarda un dirigente scolastico, imputato dei reati di cui agli artt. 323 e 595 c.p. commessi ai danni di una docente del medesimo istituto, per aver attivato una procedura finalizzata all’irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti della stessa, assumendo falsamente, al precipuo scopo di arrecarle un ingiusto danno, che questa si fosse allontanata arbitrariamente dall’istituto in orario di servizio, redigendo una nota disciplinare contenente espressioni estremamente dispregiative nei confronti della donna.
Il Giudice di prime cure assolveva l’imputato dal reato di abuso d’ufficio – con la formula “perchè il fatto non sussiste” – e da quello di diffamazione – perchè l’azione penale non poteva essere inziata, stante l’intempestività della querela proposta dalla persona offesa.
Proponeva appello la parte civile ai sensi dell’art. 576 c.p.p. avverso il capo della sentenza relativo all’assoluzione dal reato di abuso d’ufficio: in riforma della sentenza impugnata, il Giudice di seconde cure affermava la responsabilità ai fini civili dell’imputato, condannandolo al risarcimento del danno ed alla rifusione parziale delle spese di difesa a favore dell’appellante. Secondo la Corte d’Appello, infatti, la procedura disciplinare de qua era stata attivata dall’imputato in violazione di legge, essendo basata su un’inesatta qualificazione di ingiustificata assenza dal servizio della docente mentre, al contrario, l’allontanamento dall’istituto era avvenuto al di fuori dell’orario di servizio, ed era stato immediatamente seguito dalla presentazione di idoneo certificato medico: ne conseguiva la mancanza dei presupposti di fatto che giustificassero l’azione della P.A.
Con ricorso per Cassazione proposto personalmente l’imputato deduceva, a tacer d’altro e per quanto qui d’interesse, mancanza della motivazione e travisamento della prova, lamentando, in altri termini, che il Giudice del gravame si era limitato a dare una lettura meramente alternativa del compendio probatorio di primo grado, omettendo ogni confronto argomentativo rispetto alla motivazione assolutoria del primo Giudice, pervenendo ad un’affermazione di colpevolezza attraverso un percorso assolutamente carente sul piano della giustificazione logico-giuridica. In particolare, la Corte d’Appello aveva ritenuto integrato l’elemento costitutivo della violazione di legge a causa del contenuto, non rispondente al vero, della nota redatta dal dirigente scolastico, in cui si definiva “arbitrario” l’allontanamento della docente. Tuttavia, secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale non si era confrontata in alcun modo con le diverse argomentazioni in base alle quali il primo Giudice aveva ritenuto al contrario che la predetta nota, e l’utilizzo del termine “arbitrariamente” in essa contenuto, non fossero idonee a fondare la responsabilità penale dell’imputato in ordine al reato in parola, in considerazione delle concrete circostanze e modalità del fatto.
Accogliendo tali motivi d’impugnazione, la Suprema Corte ribadisce con questa importante decisione il principio secondo cui, nell’ipotesi di sentenza d’appello che per la prima volta affermi la responsabilità penale dell’imputato, sulla base dell’ immutato materiale probatorio acquisito in primo grado, incombe in capo al Giudice dell’impugnazione un obbligo “rafforzato” di motivazione (in questo senso anche: Cass. Pen., Sez. VI, 20 dicembre 2012, n. 49755, Capozzi, rv. 253909; Id, sez.VI, 7 novembre 2011, n. 40159, Galante, rv. 251066; Id., sez. V, 18 settembre 2008, n. 35752, Aleksi, rv. 241169).
All’obbligo generale consistente nella non manifesta illogicità e non contraddittorietà della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., che grava in ogni caso sul Giudice d’appello, si aggiunge infatti – nella peculiare ipotesi in esame – quello ulteriore concretantesi nella necessità di confrontarsi in maniera specifica e completa con tutte le diverse argomentazioni poste a base della sentenza impugnata che si va a riformare, sia pure – come nel caso di specie – ai soli fini della affermazione della responsabilità civile dell’imputato prosciolto.
Il Giudice del gravame è tenuto, pertanto, a motivare attraverso argomentazioni dirimenti che, a seguito di detto confronto, siano tali da far emergere le carenze logiche o le inadeguatezze probatorie che viziano la sentenza assolutoria e che lo hanno indotto a non condividere la statuizione della sentenza sottoposta al proprio esame, pervenendo a conclusioni opposte.
In mancanza di tale specifico confronto, quand’anche la sentenza d’appello si presenti in astratto ed intrinsecamente correttamente motivata, non manifestamente illogica e non contraddittoria, ricorrerà ugualmente il vizio di motivazione, non ritenendosi sufficiente, ai fini di una riforma caducatrice di un’assoluzione, “una mera diversa valutazione caratterizzata da pari plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo invece una forza persuasiva superiore […]”(Cass. pen., Sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 3179, in Dir.giust., 2012, 69, con nota di Galasso).
Tale obbligo rafforzato di motivazione discende invero dall’applicazione del principio dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio”, quale regola di giudizio introdotta nel nostro ordinamento con L. 20 febbraio del 2006, n. 46: lungi dal costituire mera clausola di stile, essa si traduce nella necessità che la sentenza di condanna, pronunciata sulla base dello stesso compendio probatorio di primo grado in assenza di elementi nuovi sopravvenuti, sia dotata delle caratteristiche predette tali da rendere la sentenza assolutoria “a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in vita residui ragionevoli dubbi sull’affermazione di colpevolezza”.
Nel caso esaminato, in conclusione, la Suprema Corte cassa senza rinvio la sentenza d’appello impugnata, statuendo che l’apparente motivazione della sentenza di secondo grado – fondata su una mera diversa valutazione del medesimo materiale probatorio di primo grado e priva della necessaria “forza persuasiva superiore” – attesti l’insussistenza del reato di abuso d’ufficio nei termini in concreto contestati.
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