ARTICOLIDalle Sezioni Unitedelitti contro la pubblica amministrazioneDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANOParte speciale

Spacchettamento della concussione: le motivazioni delle Sezioni Unite (12228/2014)

2Cassazione Penale, Sezioni Unite, 14 marzo 2014 (ud. 24 ottobre 2013), n. 12228
Presidente Santacroce, Relatore Milo, P. G. D’Ambrosio, Ricorrente Maldera

Sono state depositate oggi le 63 pagine di motivazioni della pronuncia numero 12228 delle Sezioni Unite a proposito del cd. spacchettamento della concussione e, prontamente, le pubblichiamo.

E’ ormai noto che la riforma dei reati contro la pubblica amministrazione – legge 190 del 2012 – ha dato a luogo a quello che è stato ribattezzato come il cd. “spacchettamento” della concussione, ossia l’aver suddiviso le originarie condotte di “costrizione” e “induzione” in due autonome fattispecie criminose. La legge di riforma ha, in altri termini, eliminato dall’art. 317 c.p. la condotta di “induzione”, lasciando come unica condotta incriminatrice la “costrizione” creando una nuova fattispecie per la condotta di induzione.

Come avevamo anticipato, lo scorso 24 ottobre le Sezioni Unite si erano pronunciate sull’individuazione della precisa linea di demarcazione tra la fattispecie di concussione (prevista dal novellato art. 317 cod. pen.) e quella di induzione indebita a dare o promettere utilità (prevista dall’art. 319 quater cod. pen. di nuova introduzione), affermando il seguente principio di diritto:

La linea di discrimine tra le due fattispecie ruota intorno al fatto che, nell’induzione indebita prevista dall’articolo 319 quater del Codice Penale, si assiste ad una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio. Al contrario, nel reato, più grave, della concussione per costrizione si sarebbe in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la liberta’ di autodeterminazione del destinatario.

Oggi sono state depositate le motivazioni.

Le Sezione Unite della Suprema Corte risolvendo un contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità a seguito della riforma dei reati contro la pubblica amministrazione da parte della legge n. 190 del 2012, hanno individuato il discrimine fra il delitto di concussione e quello di indebita induzione, ritenendo, in particolare, che: 

  • il delitto di concussione sussiste in presenza di un abuso costrittivo del pubblico ufficiale attuato mediante violenza o minaccia, da cui deriva una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del destinatario che, senza ricevere alcun vantaggio, viene posto di fronte all’alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell’utilità;
  • il delitto di indebita induzione, invece, consiste nell’abuso induttivo posto in essere dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio che con una condotta di persuasione, suggestione, inganno o pressione morale condizioni in modo più tenue la libertà di autodeterminazione del privato, il quale disponendo di ampi margini decisori, accetta di prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, nella prospettiva di un tornaconto personale;

Posta in questi termini la distinzione tra “abuso costrittivo” e “abuso induttivo”, la Corte ha anche specificato che, nei casi ambigui o di confine, i criteri di valutazione del danno antigiuridico e del vantaggio indebito devono essere utilizzati nella loro operatività dinamica ed all’esito di una complessiva ed equilibrata valutazione del fatto.

Redazione Giurisprudenza Penale

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