Stupefacenti: sull’applicabilità della attenuante del fatto di lieve entità alle attività non occasionali
Cassazione Penale, Sez. VI, 29 novembre 2013 (ud. 29 ottobre 2013), n. 47523
Presidente Agrò, Relatore Ippolito
Depositata il 29 novembre scorso la pronuncia numero 47523 della sesta sezione penale relativa alla compatibilità tra la attenuante del fatto di lieve entità e le attività di spaccio che si presentino come non occasionali.
Nella sentenza che si segnala i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno secondo il quale la circostanza attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 (fatto di lieve entità) non potrebbe essere applicata ad uno spacciatore che commercia abitualmente droghe di diversa natura: secondo i giudici di Piazza Cavour, al contrario, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, l’attenuante del fatto di lieve entità è pienamente compatibile con una attività di spaccio non occasionale.
Si tenga presente che, ai sensi dell’art. 73 comma 5, “quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000“.
L’art. 74, comma 6, del T.U. degli Stupefacenti – si specifica in sentenza – fa infatti esplicito riferimento all’ipotesi di associazione costituita al fine di commettere i fatti descritti dal comma 5 dell’art. 73 del predetto T.U., ovvero un’associazione programmatica finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità. Pertanto, non può che dirsi destituita di fondamento la tesi della incompatibilità tra la circostanza attenuante in questione e una attività di spaccio non occasionale.
Tra i precedenti conformi v. anche Cass. Pen., Sez. 6, n. 25988 del 29/05/2008, rv. 240569 secondo cui “lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativo non è incompatibile con l’attenuante della lieve entità del fatto, come si desume dall’art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990, che, con il riferimento ad un’associazione costituita per commettere fatti descritti dal quinto comma dell’art. 73, rende evidente che è ammissibile configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo”.
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